12 luglio 1991. Fondazione del PdA.
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Oggetto: PROPOSTE DI LEGGE DEL DEPUTATO ILONA STALLER.

Nell'ambito dei diritti umani concernenti il rispetto della dignità personale dei carcerati, proposta di legge - Staller apportante modifiche ed integrazioni alla legge del 26 Luglio 1975, n. 354, per la regolamentazione del diritto alla affettività dei detenuti, l'introduzione delle aree miste all'interno delle carceri e la distribuzione gratuita di mezzi contraccezzionali ai detenuti (4 luglio 1989), che prevede:
distribuzione gratuita di mezzi contraccezionali ai detenuti che ne facciano richiesta (art.1); visite periodiche di almeno due ore durante le quali i detenuti anche minorenni possano coltivare relazioni affettive con i propri coniugi o conviventi, liberi da ogni forma di controllo (art. 2); permessi speciali per tutti i detenuti che abbiano tenuto regolare condotta (art. 3); spazi di agibilità comuni ai detenuti consenzienti di ambo i sessi all'interno dell'ambiente carcerario (art. 4-5); aumento di pena per chi commetta reati sessuali avvalendosi della partecipazione ai gruppi misti con la conseguente esclusione dagli stessi per la durata della pena stabilita (art. 6).

Nell'ambito dell'antiquata normativa in tema di oscenità, proposta di legge-Staller per la creazione di nuove norme sulla revisione delle opere cinematografiche e teatrali e modifica delle norme in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni (1 febbraio 1989) che prevede:
gli spettacoli e le opere teatrali pubbliche non sono soggette a nulla-osta del Ministero del Turismo e dello Spettacolo, salvo quanto previsto per la tutela dei minori di anni sedici (art. 1); la concessione, anche per tacito assenso, del nulla-osta per gli spettacoli pubblici da parte di speciali commissioni del Min. del Tur. e dello Spett., che ascoltino le motivazioni dell'autore, al quale è comunque consentito un ricorso al Consiglio di Stato e la ripresentazione della proposta di rappresentazione dell'opera ogni due anni (art. 2-3-4-5-6-7-8-10); validità del nulla-osta ottenuto su tutto il territorio nazionale (art. 9); sanzioni per chi non osservi le disposizioni inerenti gli spettacoli vietati ai minori (art.11-12-13), la cui visione è invece diffusa anche attraverso le emittenti televisive, al pubblico adulto; l'abrogazione di tutte le norme superate dalla presente proposta di legge(art. 14). La revisione dell'art. 527 sugli Atti osceni: perché il concetto di oscenità si limiti solo agli atti sessuali commessi pubblicamente in presenza di adulti dissenzienti, previa presentazione di querela di parte, peraltro punibili con la. semplice pena pecuniaria (art. 15-16). La revisione dell'art. 528 del codice penale su Pubblicazioni e spettacoli osceni: perché la propaganda delle pubblicazioni considerate oscene o degli spettacoli che non abbiano avuto regolare nulla-osta sia punita con sola multa pecuniaria (art. 17). La revisione dell'art. 529 del c.p.sul Concetto di oscenità: perché si considerino osceni solo le pubblicazioni, gli spettacoli e gli oggetti dalla cui visione e dal cui acquisto ed uso l'autore non abbia avuto cura di escludere preventivamente i minori di anni sedici(art.18); abrogazione dell'art. 565 del c.p. che punisce chiunque espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la morale familiare, affinchè si riconoscano "indecenti" solo le circostanze che offendono i minori, punibili con pene pecuniarie da devolversi agli istituti di pubblica assistenza dei minori stessi (art. 19 e sgg.).

Nell'ambito della salvaguardia del patrimonio ecologico nazionale, proposta di legge-Staller per l'istituzione della tassa ecologica sugli autoveicoli (4 dicembre 1989), che prevede: un piano annuale da parte delle Camere per il rimboschimento e il recupero ecologico dei centri urbani (art. 1); la formazione di un Fondo nazionale rimboschimenti costituito dai proventi di tasse ecologiche(art. 2); l'obbligo per le case produttrici di una tassa ecologica su ogni autoveicolo prodotto (art. 3); l'accesso al fondo rimboschimenti da parte delle Regioni secondo priorità stabilite nel piano annuale stesso (art. 4).

Nell'ambito del diritto a vivere pienamente e serenamente le relazioni affettive interpersonali, soprattutto fra i giovani, proposta di legge-Staller per l'istituzione di parchi e alberghi dell'amore (23 agosto 1989), che prevede: la creazione di parchi comunali gratuiti dove persone consenzienti possano avere relazioni intime all'interno di autovetture, previo il semplice accertamento della loro identità (art.1-2); il divieto di accesso alle aree suddette per le persone singole (art.2); durata della permanenza nei parchi stabilita in tre ore e divieto di scendere dalle autovetture durante la stessa (art.3); la disponibilità di servizi igienici all'esterno dell'area suddetta (art.4); la non perseguibilità per i passeggeri, ai sensi dell'art.527 del codice penale (art.5); la destinazione da parte di ciascun Comune di locali chiusi ad alberghi dell'amore gratuiti, aventi le stesse norme e limiti stabiliti per i parchi dell'amore.

Nell'ambito della questione della prostituzione e del controllo dei rischi di contagio di malattie sessuali, proposta di legge-Staller di riforma della legge Merlin e riapertura delle case chiuse, che prevede: il libero esercizio, previa speciale autorizzazione rilasciata dalla Prefettura, della prostituzione a gruppi di persone maggiorenni, in piena salute psico-fisica (art.1-2-3), autogestiti e sottoposti allo stesso regime fiscale delle società di servizi, con accesso altresì ai contributi previdenziali (art. 5); controlli medici settimanali sia per i componenti dei suddetti gruppi, sia per eventuali clienti (art. 4); reclusione e pena pecuniaria per chi faccia attività di sfruttamento della prostituzione, induca terzi alla prostituzione o gli impedisca di desisterne, con aumento di pena nel caso di minorenni, tossicodipendenti e portatori di handicap psichici (art. 6); revoca, di ogni limitazione all'esercizio della prostituzione per chi sia in grado di essere identificato, in regola sotto il profilo sanitario ed autorizzato (art. 7-8-9); multe per chi sia colpevole di discriminazione ai danni di prostitute e prostituti (art. 10); forme di reinserimento, presso le Regioni, per chi intenda desistere dall'attività (art. 11); abrogazione della legge 20/11/1958, n.75 (art. 12).

Nell'ambito dell'iniziativa politica ambientalista ed animalista, proposta di legge-Staller per l'istituzione del divieto di esperimentazione su animali vivi e del divieto di fabbricazione, compravendita, uso e propaganda di indumenti in pelliccia, che prevede:
reclusione e pena pecuniaria sia per chi allevi animali da pelliccia, sia per chi produca e propagandi indumenti in pelliccia (art. 1), nonché pena pecuniaria per chi di detti indumenti faccia uso (art. 2); divieto assoluto di esperimenti sugli animali vivi, la cui trasgressione comporti pure reclusione e multa pecuniaria (art. 3-4-5).

Nell'ambito del progetto di informazione sessuale nella scuola, proposta di legge-Staller sullo studio della sessualità nelle scuole della Repubblica (19 settembre 1989), che prevede:
il riconoscimento dello studio della sessualità e delle problematiche ad essa inerenti come disciplina curricolare autonoma, a partire dalla seconda media inferiore, da approfondirsi sia a livello interdisciplinare, sia con iniziative - anche autogestite per gli allievi della secondaria superiore nonché con la collaborazione di esperti, secondo un piano annuale deliberato dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (art. 1-2-3-4-5-6); corsi di aggiornamento specifici riconosciuti sia per gli insegnanti: che per i genitori, tenuti da docenti universitari (art. 7-8-9-10); l'obbligo per la radio e la televisione di dedicare almeno un'ora settimanale dei programmi serali allo studio della sessualità umana e delle malattie veneree (art. 11).

 


 
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